
Quando le vetrate panoramiche VePA rientrano in edilizia
libera? Caratteristiche e condizioni da rispettare con le novità
del decreto salva.
Le vetrate panoramiche VePA sono una soluzione pratica ed efficace che
non solo proteggono dagli agenti atmosferici, ma migliorano anche
l’isolamento termico, energetico e acustico dell’edificio, riducendo la
dispersione di calore tra interno ed esterno.
Grazie al decreto Aiuti-bis, è possibile installarle senza necessità di
permessi specifici. Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge 105/2024, che
ha convertito il D.L. 69/2024, sono state introdotte importanti modifiche
riguardanti le VePA rientranti in edilizia libera.
Vediamo in quali casi è possibile installarle senza autorizzazioni e quali
novità ha introdotto il decreto Salva Casa.
Indice:
Cosa sono le VePA: definizione
VePA è l’acronimo di vetrate panoramiche amovibili e vengono definite
come “sistemi impiegati in numerosi progetti internazionali di riqualificazione edile
e valorizzazione urbana poiché offrono più spazio abitativo senza generare
ulteriore volumetria. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico e alla riduzione
del consumo di suolo e cementificazione del territorio“.
Si tratta di sistemi realizzati con pannelli di vetro completamente
trasparenti, senza la presenza di infissi e quindi con un impatto visivo di
particolare leggerezza.
I pannelli sono realizzati a “pacchetto” come una sorta di paravento, o a
libro, in maniera tale da poter essere “ripiegate” durante l’estate.
Parliamo, quindi, di vetrate che non vanno a modificare le linee
architettoniche dell’edificio né a creare volume in più; servono, invece, ad
assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento
acustico e non ultimo un risparmio dei consumi.
Comportano, infatti, una significativa riduzione della trasmittanza
termica (ossia della perdita di calore dall’abitazione): di giorno catturano il
calore, grazie appunto all’effetto serra dato dalle vetrate, e di notte
evitano la sua dispersione creando una vera e propria protezione
dell’abitazione.
La presenza delle VePA assicura un risparmio energetico del 27,6% per
singolo appartamento nella stagione invernale; in estate, poi, le vetrate si
ripiegano, e si torna ad una ventilazione naturale.

Vetrate panoramiche amovibili VePA:
Normativa:
La legge 142/2022 di conversione del decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022),
recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali, nello specifico, con l’art. 33-quater, ha modificato l’art. 6 del
D.P.R. 380/01, includendo fra gli interventi in edilizia libera, anche la
realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche.
Le vetrate panoramiche non richiedono l’autorizzazione del Comune,
quindi possono essere installate senza ottenere alcun titolo abilitativo; ma
ci sono dei criteri tecnici ed estetici che vanno rispettati.
Nel dettaglio, la norma integra l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 con la lettera b-bis) che
prevede:
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio
idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […]
[…] b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche
amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni
temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni
acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo
dell’edificio o di logge o di porticati rientranti all’interno dell’edificio, di logge
rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati
gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti
esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche
da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di
arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto
visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche; […]
Vetrate panoramiche VePA: dossier ANCE
In merito alle novità introdotte dal decreto aiuti-bis, si è espressa l’ANCE,
Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha pubblicato un dossier di
approfondimento dell’art. 33 del decreto aiuti bis “Semplificazioni per
l’installazione di vetrate panoramiche cd. VePA“.
Il documento realizzato dall’ANCE fornisce un quadro dettagliato in merito
alla liberalizzazione delle cosiddette VePA. In particolare viene esaminato
il rapporto con la normativa paesaggistica, i piani urbanistici ed i
regolamenti condominiali.
Il dossier definisce:
le caratteristiche indicate dalla normativa;
il rapporto con le prescrizioni dei piani urbanistici;
il rapporto con il d.P.R. n. 31/2017;
il rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali;
il recepimento nelle Regioni a statuto speciale e Province
autonome.

VePA in edilizia libera: caratteristiche e
condizioni da rispettare
In base a quanto previsto dal nuovo articolo 6 del D.P.R. 380/2001, è
consentita l’installazione delle vetrate panoramiche senza alcun titolo
abilitativo qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
essere amovibili e totalmente trasparenti;
assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed
energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio
o logge rientranti all’interno dell’edificio come definite nel
Regolamento Edilizio Tipo (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37)
ovvero:
balcone – elemento edilizio praticabile e aperto su
almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto,
munito di ringhiera o parapetto e direttamente
accessibile da uno o più locali interni;
loggia – elemento edilizio praticabile coperto, non
aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno
o più vani interni.
Alla luce di quanto espresso, ANCE ritiene che dovrebbero rientrare nella
definizione di balcone sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una
copertura, sia quelli scoperti per i quali sarà necessario verificare
l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura
orizzontale.
Altri requisiti
Altre condizioni che devono essere verificate sono:
non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento
edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
non comportare il mutamento della destinazione
d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie
utile;
favorire una naturale micro-aerazione che consenta la
circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia
della salubrità dei vani interni domestici;
avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da
non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Il richiamo a “vani interni domestici”, chiarisce l’ANCE, non deve intendersi
limitativo per l’installazione delle vetrate panoramiche alle sole unità a
destinazione abitativa; la norma, infatti, non contiene limitazioni
specifiche in merito alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
Per quanto riguarda la condizione dell’impatto visivo, ANCE richiama
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui esiste una differenza tra:
aspetto architettonico;
decoro architettonico.
In particolare, l’aspetto architettonico prescinde dal pregio estetico
dell’edificio, assumendo rilievo in presenza di interventi successivi che non
devono recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da
pregiudicarne l’originaria fisionomia e alterarne le linee impresse originariamente.
Inoltre, che l’installazione delle VePA deve comunque:
rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
osservare le normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, in materia
antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitaria, di
efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché
quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici ( D.Lgs.
42/2004 );
verificare la presenza di specifiche disposizioni nell’ambito
del regolamento condominiale.
Le prescrizioni dei piani urbanistici
L’articolo 6 del testo unico in edilizia dispone espressamente il rispetto alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali: prima dell’installazione
delle VePA sarà necessario, quindi, verificare l’eventuale presenza di
norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in
generale gli interventi sui prospetti degli edifici.
Rapporto con il D.P.R. 31/2017
La liberalizzazione dell’installazione delle vetrate pone il dubbio circa
l’eventuale presenza di vincoli culturali e paesaggistici sull’immobile
interessato ( D.Lgs. 42/2004 ).
In riferimento alla disciplina paesaggistica l’ANCE ricorda che il D.P.R.
31/2017 ha individuando una serie di opere escluse
dall’autorizzazione perché considerate prive di rilevanza paesaggistica
(Allegato A), nonché una serie di opere soggette ad autorizzazione
paesaggistica semplificata perché di minore entità e impatto sul
paesaggio (Allegato B). L’installazione delle vetrate panoramiche non è
menzionata espressamente fra le opere escluse dall’autorizzazione
paesaggistica, sebbene sono presenti nell’Allegato A diversi tipi di
interventi ai quali questo intervento potrebbe essere ricondotto.
Rimaniamo, quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti in materia; nel
frattempo, conclude il dossier, l’installazione delle vetrate panoramiche
potrebbe rientrare nella fattispecie dell’Allegato B, punto B.3 del D.P.R.
31/2017, quale “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” ed
essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Rapporto con le prescrizioni dei regolamenti
condominiali
Ulteriori limiti e condizioni circa l’installazione delle VePA potrebbero
arrivare dai regolamenti condominiali.
Occorre, quindi, verificare che detti regolamenti non contengano
“prescrizioni chiaramente individuate” circa le limitazioni di alterare in
qualche modo il prospetto dell’edificio. In caso contrario, ossia in assenza
di prescrizioni specifiche e trattandosi di interventi che di per sé non sono
lesivi del decoro architettonico, non deve essere data preventiva
informazione all’amministratore di condominio (sebbene, a parere
dell’ANCE, detta comunicazione è sempre bene inviarla anche se non
necessita di specifica autorizzazione).
VePA: le novità del decreto salva casa
Il decreto aiuti-bis già prevedeva l’installazione di vetrate panoramiche
VePA in edilizia libera. In quella norma, però, si parlava di vetrate
panoramiche VePA per la chiusura di balconi.
La principale novità del decreto salva casa, D.L. 69/2024 convertito in Legge
105/2024, riguarda invece la possibilità di installare vetrate panoramiche
amovibili e totalmente trasparenti, anche anche su di logge rientranti
all’interno dell’edificio o di porticati.
Anche nel caso dei porticati vanno rispettati i seguenti requisiti
fondamentali:
tali elementi non devono costituire spazi chiusi in modo
stabile che possano causare cambiamenti nelle dimensioni e
nella superficie dell’edificio, come definito dalle norme edilizie, i
quali potrebbero generare nuova volumetria o modificare la
destinazione d’uso dell’immobile da superficie accessoria a
superficie utile;
queste strutture devono promuovere una micro-aerazione
naturale per garantire un costante flusso d’aria e mantenere la
salubrità degli ambienti interni;
queste vetrate devono possedere caratteristiche tecniche e
costruttive e un profilo estetico che minimizzino l’impatto visivo e
l’ingombro apparente, senza alterare le linee architettoniche
preesistenti.
E’ invece esclusa dagli interventi rientranti in edilizia libera l’installazione
delle VePA in edilizia libera nei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti
di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree
pubbliche. Pertanto, in queste situazioni non sarà possibile agire senza
permessi.
Inoltre, l’installazione delle VEPA, come indicato al comma 1 dell’art. 6 del
TUE, è sempre subordinata al rispetto delle:
prescrizioni dei piani urbanistici comunali;
normative di settore, inclusi i vincoli paesaggistici;
in caso di condomini, eventuali disposizioni presenti
nel regolamento condominiale.

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