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VePA: vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera



Quando le vetrate panoramiche VePA rientrano in edilizia

libera? Caratteristiche e condizioni da rispettare con le novità

del decreto salva.


Le vetrate panoramiche VePA sono una soluzione pratica ed efficace che

non solo proteggono dagli agenti atmosferici, ma migliorano anche

l’isolamento termico, energetico e acustico dell’edificio, riducendo la

dispersione di calore tra interno ed esterno.

Grazie al decreto Aiuti-bis, è possibile installarle senza necessità di

permessi specifici. Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge 105/2024, che

ha convertito il D.L. 69/2024, sono state introdotte importanti modifiche

riguardanti le VePA rientranti in edilizia libera.

Vediamo in quali casi è possibile installarle senza autorizzazioni e quali

novità ha introdotto il decreto Salva Casa.


Indice:





 



Cosa sono le VePA: definizione


VePA è l’acronimo di vetrate panoramiche amovibili e vengono definite

come “sistemi impiegati in numerosi progetti internazionali di riqualificazione edile

e valorizzazione urbana poiché offrono più spazio abitativo senza generare


ulteriore volumetria. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico e alla riduzione

del consumo di suolo e cementificazione del territorio“.

Si tratta di sistemi realizzati con pannelli di vetro completamente

trasparenti, senza la presenza di infissi e quindi con un impatto visivo di

particolare leggerezza.

I pannelli sono realizzati a “pacchetto” come una sorta di paravento, o a

libro, in maniera tale da poter essere “ripiegate” durante l’estate.

Parliamo, quindi, di vetrate che non vanno a modificare le linee

architettoniche dell’edificio né a creare volume in più; servono, invece, ad

assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento

acustico e non ultimo un risparmio dei consumi.

Comportano, infatti, una significativa riduzione della trasmittanza

termica (ossia della perdita di calore dall’abitazione): di giorno catturano il

calore, grazie appunto all’effetto serra dato dalle vetrate, e di notte

evitano la sua dispersione creando una vera e propria protezione

dell’abitazione.

La presenza delle VePA assicura un risparmio energetico del 27,6% per

singolo appartamento nella stagione invernale; in estate, poi, le vetrate si

ripiegano, e si torna ad una ventilazione naturale.





Vetrate panoramiche amovibili VePA:


Normativa:

La legge 142/2022 di conversione del decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022),

recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e

industriali, nello specifico, con l’art. 33-quater, ha modificato l’art. 6 del

D.P.R. 380/01, includendo fra gli interventi in edilizia libera, anche la

realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche.

Le vetrate panoramiche non richiedono l’autorizzazione del Comune,

quindi possono essere installate senza ottenere alcun titolo abilitativo; ma

ci sono dei criteri tecnici ed estetici che vanno rispettati.

Nel dettaglio, la norma integra l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 con la lettera b-bis) che

prevede:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel

rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività

edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,

igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio

idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti

interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […]

[…] b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche

amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni

temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni

acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale

impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo

dell’edificio o di logge o di porticati rientranti all’interno dell’edificio, di logge

rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati

gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti

esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non

configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di

superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova

volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche

da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una

naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di

arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere

caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto

visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee

architettoniche; […]



Vetrate panoramiche VePA: dossier ANCE

In merito alle novità introdotte dal decreto aiuti-bis, si è espressa l’ANCE,

Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha pubblicato un dossier di

approfondimento dell’art. 33 del decreto aiuti bis “Semplificazioni per

l’installazione di vetrate panoramiche cd. VePA“.

Il documento realizzato dall’ANCE fornisce un quadro dettagliato in merito

alla liberalizzazione delle cosiddette VePA. In particolare viene esaminato

il rapporto con la normativa paesaggistica, i piani urbanistici ed i

regolamenti condominiali.


Il dossier definisce:


  • le caratteristiche indicate dalla normativa;

  • il rapporto con le prescrizioni dei piani urbanistici;

  • il rapporto con il d.P.R. n. 31/2017;

  • il rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali;

  • il recepimento nelle Regioni a statuto speciale e Province

  • autonome.





VePA in edilizia libera: caratteristiche e

condizioni da rispettare


In base a quanto previsto dal nuovo articolo 6 del D.P.R. 380/2001, è

consentita l’installazione delle vetrate panoramiche senza alcun titolo

abilitativo qualora abbiano le seguenti caratteristiche:

  • essere amovibili e totalmente trasparenti;

  • assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti

atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed

energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale

impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;

  • riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio

o logge rientranti all’interno dell’edificio come definite nel

Regolamento Edilizio Tipo (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37)

ovvero:


  • balcone – elemento edilizio praticabile e aperto su

almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto,

munito di ringhiera o parapetto e direttamente

accessibile da uno o più locali interni;

  • loggia – elemento edilizio praticabile coperto, non

aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di

ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno

o più vani interni.


Alla luce di quanto espresso, ANCE ritiene che dovrebbero rientrare nella

definizione di balcone sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una

copertura, sia quelli scoperti per i quali sarà necessario verificare


l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura

orizzontale.


Altri requisiti

Altre condizioni che devono essere verificate sono:


  • non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente

variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento

edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;

  • non comportare il mutamento della destinazione

d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie

utile;

  • favorire una naturale micro-aerazione che consenta la

circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia

della salubrità dei vani interni domestici;

  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali

da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da

non modificare le preesistenti linee architettoniche.


Il richiamo a “vani interni domestici”, chiarisce l’ANCE, non deve intendersi

limitativo per l’installazione delle vetrate panoramiche alle sole unità a

destinazione abitativa; la norma, infatti, non contiene limitazioni

specifiche in merito alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.

Per quanto riguarda la condizione dell’impatto visivo, ANCE richiama

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui esiste una differenza tra:


  • aspetto architettonico;

  • decoro architettonico.


In particolare, l’aspetto architettonico prescinde dal pregio estetico

dell’edificio, assumendo rilievo in presenza di interventi successivi che non

devono recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da

pregiudicarne l’originaria fisionomia e alterarne le linee impresse originariamente.

Inoltre, che l’installazione delle VePA deve comunque:


  • rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;


  • osservare le normative di settore aventi incidenza sulla

disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, in materia

antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitaria, di

efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché

quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici ( D.Lgs.

42/2004 );

  • verificare la presenza di specifiche disposizioni nell’ambito

del regolamento condominiale.



 

Le prescrizioni dei piani urbanistici


L’articolo 6 del testo unico in edilizia dispone espressamente il rispetto alle

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali: prima dell’installazione

delle VePA sarà necessario, quindi, verificare l’eventuale presenza di

norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in

generale gli interventi sui prospetti degli edifici.


Rapporto con il D.P.R. 31/2017


La liberalizzazione dell’installazione delle vetrate pone il dubbio circa

l’eventuale presenza di vincoli culturali e paesaggistici sull’immobile

interessato ( D.Lgs. 42/2004 ).

In riferimento alla disciplina paesaggistica l’ANCE ricorda che il D.P.R.

31/2017 ha individuando una serie di opere escluse

dall’autorizzazione perché considerate prive di rilevanza paesaggistica

(Allegato A), nonché una serie di opere soggette ad autorizzazione

paesaggistica semplificata perché di minore entità e impatto sul

paesaggio (Allegato B). L’installazione delle vetrate panoramiche non è

menzionata espressamente fra le opere escluse dall’autorizzazione

paesaggistica, sebbene sono presenti nell’Allegato A diversi tipi di

interventi ai quali questo intervento potrebbe essere ricondotto.

Rimaniamo, quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti in materia; nel

frattempo, conclude il dossier, l’installazione delle vetrate panoramiche

potrebbe rientrare nella fattispecie dell’Allegato B, punto B.3 del D.P.R.


31/2017, quale “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” ed

essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.


Rapporto con le prescrizioni dei regolamenti

condominiali


Ulteriori limiti e condizioni circa l’installazione delle VePA potrebbero

arrivare dai regolamenti condominiali.

Occorre, quindi, verificare che detti regolamenti non contengano

“prescrizioni chiaramente individuate” circa le limitazioni di alterare in

qualche modo il prospetto dell’edificio. In caso contrario, ossia in assenza

di prescrizioni specifiche e trattandosi di interventi che di per sé non sono

lesivi del decoro architettonico, non deve essere data preventiva

informazione all’amministratore di condominio (sebbene, a parere

dell’ANCE, detta comunicazione è sempre bene inviarla anche se non

necessita di specifica autorizzazione).



VePA: le novità del decreto salva casa


Il decreto aiuti-bis già prevedeva l’installazione di vetrate panoramiche

VePA in edilizia libera. In quella norma, però, si parlava di vetrate

panoramiche VePA per la chiusura di balconi.

La principale novità del decreto salva casa, D.L. 69/2024 convertito in Legge

105/2024, riguarda invece la possibilità di installare vetrate panoramiche

amovibili e totalmente trasparenti, anche anche su di logge rientranti

all’interno dell’edificio o di porticati.

Anche nel caso dei porticati vanno rispettati i seguenti requisiti

fondamentali:


  • tali elementi non devono costituire spazi chiusi in modo

stabile che possano causare cambiamenti nelle dimensioni e

nella superficie dell’edificio, come definito dalle norme edilizie, i

quali potrebbero generare nuova volumetria o modificare la


destinazione d’uso dell’immobile da superficie accessoria a

superficie utile;

  • queste strutture devono promuovere una micro-aerazione

naturale per garantire un costante flusso d’aria e mantenere la

salubrità degli ambienti interni;

  • queste vetrate devono possedere caratteristiche tecniche e

costruttive e un profilo estetico che minimizzino l’impatto visivo e

l’ingombro apparente, senza alterare le linee architettoniche

preesistenti.


E’ invece esclusa dagli interventi rientranti in edilizia libera l’installazione

delle VePA in edilizia libera nei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti

di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree

pubbliche. Pertanto, in queste situazioni non sarà possibile agire senza

permessi.

Inoltre, l’installazione delle VEPA, come indicato al comma 1 dell’art. 6 del

TUE, è sempre subordinata al rispetto delle:


  • prescrizioni dei piani urbanistici comunali;

  • normative di settore, inclusi i vincoli paesaggistici;

  • in caso di condomini, eventuali disposizioni presenti

nel regolamento condominiale.




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